
Come creare e gestire un'associazione
AcquistaTutto quello che avresti sempre voluto sapere sugli enti non commerciali.
AcquistaGuida alla corretta gestione
AcquistaCome posso guadagnare?
AcquistaQuali obblighi per l’struttore e l’associazione o società sportiva. Guida Operativa
AcquistaCome aprire, accreditare e gestire una O.N.L.U.S
Acquista
![]()
Per creare un'associazione occorre la partecipazione di due o più persone che si propongono uno scopo di natura ideale (non lucrativo) in ambito sportivo, ricreativo, culturale, eccetera. La costituzione di un'associazione può avvenire anche in forma orale, ma per godere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge occorre la forma scritta (atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata registrata).
L'atto costitutivo dà vita all'associazione. Contiene data dell'accordo, sede e nome dell'associazione, scopi sociali e dati dei fondatori, con le relative cariche. Lo Statuto contiene invece le norme di funzionamento dell'ente ed è normalmente suddiviso in articoli.
Il codice fiscale è indispensabile per operare. Viene rilasciato dall'Ufficio delle Entrate presentando apposita domanda. Il possesso del codice fiscale non obbliga alla compilazione della dichiarazione dei redditi.
La partita IVA è necessaria solo se si svolge attività commerciale (vendita di prodotti nuovi, attività di sponsorizzazione, eccetera). Viene rilasciata anch'essa dall'Ufficio delle Entrate presentando domanda.
In caso di associazione non riconosciuta la respnsabilità per eventuali debiti sociali è del patrimonio sociale e di coloro che hanno operato in nome e per conto dell'ente. In caso di associazione riconosciuta la responsabilità per i debiti sociali è solo del patrimonio sociale. La concessione del riconoscimento è subordinata a particolari requisiti di caratter patrimoniale, diversi a seconda dei casi.
E' un ente che non svolge (o che svolge solo in via secondaria) attività definite commerciali dalla legge. Tipici enti non commerciali sono le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti pubblici.
La sigla ONLUS significa Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, cioè organizzazioni che perseguono fini di solidarietà sociale in determinati settori (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela e promozione delle cose di interesse artistico, tutela e promozione dell'ambiente, ricerca scientifica). Sono persi in considerazione anche i seguenti settori, purché l'attività sia rivolta a soggetti svantaggiati: assistenza sanitaria, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, istruzione, formazione, sport dilettantistico. Sono considerate ONLUS di diritto le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative,le cooperative sociali, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti e intese.
Il termine è di origine anglosassone e si riferisce alle attività economiche vincolate dal "non distribuition constraint", che le obbliga a non distribuire il profitto tra i partecipanti all'attività. È quindi vietato distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale, salvo alcune eccezioni tassative; gli utili e gli avanzi devono essere impiegati nelle attività istituzionali o connesse. In caso di scioglimento dell'organizzazione, il patrimonio va devoluto a fini di utilità sociale.
Secondo la legge, è organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito per operare a fini di solidarietà, avvalendosi in modo determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Chi fa parte di un'organizzazione di volontariato non può essere retribuito, nemmeno indirettamente, per l'attività svolta. Può soltanto essere rimborsato per le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.