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Che differenza c'è tra atto costitutivo e statuto


13 ottobre 2022
Che differenza c'è tra atto costitutivo e statuto

La nascita di un ente non profit passa attraverso la predisposizione di alcuni documenti imprescindibili, che ne rappresentano la fase costitutiva.

Preso atto della volontà di dar vita ad un’organizzazione senza scopo di lucro per il perseguimento di un determinato fine ideale, il passaggio dalla fase progettuale alla fase operativa implica necessariamente la stesura di atto costitutivo e statuto.

Che cos’è l’atto costitutivo?

Si tratta dell’atto che determina la nascita di un’organizzazione, andando a raccogliere, formalizzandolo, l’accordo tra i soci fondatori e dai quali dovrà essere sottoscritto. In quanto tale, è immodificabile ed include al proprio interno alcuni elementi fondamentali, tra cui la denominazione dell’ente, l’indicazione della sede sociale e lo scopo.

Le differenze rispetto allo statuto

Lo statuto mira a disciplinare la vita dell’ente, con specifica individuazione delle caratteristiche e regolamentazione del suo funzionamento, delle attività e finanche delle ipotesi di estinzione.

I contenuti sono legislativamente stabiliti, ma oltre a rispondere a specifici requisiti legali, risulta fondamentale l’attività di adattamento alle caratteristiche dell’organizzazione costituenda, in primis nella specificazione dell’oggetto sociale.

Laddove necessario, è possibile la modifica, previo rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Atto costitutivo e statuto di ASD/SSD ed ETS: cosa indicare?

In una fase decisamente delicata come quella di oggi, nella quale enti sportivi e del Terzo Settore corrono lungo il filone delle riforme che li ha coinvolti, è quanto mai importante l’attività propedeutica alla stesura.

Se per Associazioni e Società Sportive, le disposizioni del Decreto Legislativo di Riforma dello Sport n. 36/2021 entreranno in vigore, salvo ulteriori ripensamenti e considerate le modifiche apportate attraverso il “correttivo” di recente approvazione, a partire dal prossimo 1° gennaio, gli Enti del Terzo Settore hanno avviato da tempo un processo di adeguamentodei propri statuti, anche al fine di conseguire l’iscrizione al RUNTS e formalizzare così il proprio ruolo.

Al di là delle differenze ragionevolmente dettate dalla diversità delle norme, molti sono i punti di sovrapposizione, soprattutto nell’individuazione dei principi fondanti la natura di ente non profit.

Vediamo quindi l’oggetto sociale, declinato da un lato nella “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, incluse “la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica e dall’altro nell’individuazione delle attività di interesse generale, in ossequio alle “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” perseguite.

Senza dimenticarsi naturalmente, della denominazionedell’ente, dell’assenza dello scopo di lucro, nonché delle norme in materia di ordinamento interno e approvazione dei bilanci. Tutte previsioni che, sebbene necessitino di contestualizzazione in virtù dell’ambito di riferimento, devono ritenersi egualmente valide e di estrema importanza sia per il comparto sportivoche per il Terzo Settore.

Enti sportivi ETS

Tra le modifiche apportate dal Decreto Legislativo contenente “disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo”, è stata inserita la regolamentazione dei rapporti con il Terzo Settore, attraverso la previsione della possibilità di iscrizione al nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche per Cooperative ed ETS registrati al RUNTS, “laddove esercenti come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche”.

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