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Oggetto sociale: le attività di ASD/SSD ed ETS


31 ottobre 2022
Oggetto sociale: le attività di ASD/SSD ed ETS

Tra gli elementi propedeutici alla corretta formulazione di uno statuto, un posto di primo piano è occupato dall’oggetto sociale.

Sia che si tratti di un ente sportivo piuttosto che di un Ente del Terzo Settore, la definizione della propria attività principale rappresenta un punto cardine per l’esatta specificazione del fine (sempre ideale!) perseguito.

Oggetto Sociale per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

L’art. 90 della Legge n. 289/2002, rubricato “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”, individuava al comma 18, i contenuti di atto costitutivo e statuto per ASD e SSD, con riguardo particolare alla “organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive”.

La disposizione è stata abrogata dal Decreto Legislativo n. 36/2021 di Riforma dello Sport, il quale, all’art. 7, va a specificare l’oggetto sociale di cui all’atto statutario, individuandolo come “esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. Norma che, fermo restando le modifiche apportate dal “correttivo” di recente approvazione e di cui ancora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.

ETS e oggetto sociale

Nel circoscrivere la categoria di Enti del Terzo Settore, il Decreto Legislativo n. 117/2017 inserisce tra le caratteristiche il perseguimento di “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale”.

Tali attività risultano dettagliate dall’articolo 5, attraverso una lunga elencazione dei possibili ambiti di intervento, da specificare a seconda degli obiettivi che ciascun Ente intende perseguire, posto che indipendentemente dalla tipoligia di ETS scelto (sia esso un ETS "semplice", piuttosto che un'Associazione di Promozione Sociale APS o ancora un'Organizzazione di Volontariato ODV) gli ambiti di operatività restano i medesimi.

Per quanto concerne invece l'impresa sociale, i riferimenti sono contenuti nell’art. 2 del D. Lgs. n. 112/2017, tramite l0individuazione ad hoc di specifii settori d’operatività.

Attività diverse e attività secondarie nell’ambito dell’oggetto sociale

È ammessa la possibilità per gli enti non profit di ampliare l’ambito di intervento, attraverso lo svolgimento di “attività diverse”, a patto che “l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano” e siano secondarie e strumentali.

ASD/SSD/ETS e oggetto sociale: il rapporto con il divieto di distribuzione degli utili

La nascita di qualsiasi organizzazione è il risultato della volontà comune a più persone di perseguire un determinato fine ideale.

Prescindendo dai molteplici campi d’azione nonché dalle modalità di promozione delle attività, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali di correttezza gestionale, ciò che deve sempre essere tenuto come "punto fermo" è l’assenza di qualunque scopo di lucro in assenza di distribuzione di utili, sia in forma diretta che indiretta.

Tale divieto, ovviamente, non si esaurisce nel semplice inserimento di apposita clausola statutaria. A nulla vale infatti un divieto “formale”, se non accompagnato da un comportamento nella sostanza conforme, in quanto unica vera espressione dell’intenzione di buona fede che ha dato vita al sodalizio.

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