L’art. 7, co. 1 del D. Lgs. n. 36/2021 include tra gli elementi da inserire nello statuto degli enti sportivi dilettantistici la specifica dell’oggetto sociale, con particolare riferimento “all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.
Ma che cosa si intende per attività sportiva, didattica e formativa?
In ossequio ai dettami della Riforma, la certificazione della natura dilettantistica dell’attività svolta da Associazioni e Società Sportive, “ai fini delle norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica”, avviene tramite iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche “tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministro dell’economia e delle finanze – Agenzia delle entrate l’elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte”.
Il D. Lgs. n. 39/2021, istitutivo del citato Registro, nel disciplinarne l’iscrizione, specifica all’art. 6 che la relativa domanda debba comprendere in allegato “la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative”.
Secondo quanto disposto dall’art. 2 del Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, per attività sportiva deve intendersi “l’organizzazione e/o la partecipazione di un ente sportivo dilettantistico a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall’Organismo sportivo che l’ha riconosciuto ai fini sportivi e affiliato, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso Organismo”.
L’attività didattica invece, viene definita come organizzazione o partecipazione “a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall’Organismo sportivo di affiliazione e/o dall’ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha riconosciuto ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute”.
Con attività formativa si fa riferimento alle “iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l’ente sportivo dilettantistico, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l’ordinamento sportivo”.
Sotto quest’ultimo profilo si precisa ulteriormente che “le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’Organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti didattici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità”.