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Obbligo di certificato medico per lo sport


03 febbraio 2025
Obbligo di certificato medico per lo sport

L'obbligo del certificato medico per l'attività sportiva è un tema centrale nella regolamentazione della pratica sportiva, con l'obiettivo primario di tutelare la salute degli atleti ma altresì quello di salvaguardare Presidenti e gestori di ASD e SSD che somministrano le attività sportive. Questa guida intende approfondire la genesi normativa che ha portato alla regolamentazione attuale, inclusi i passaggi legislativi chiave relativi sia alle attività sportive agonistiche che quelle dilettantistiche.

Nota importante: questo approfondimento si concentra esclusivamente sugli aspetti normativi relativi al certificato medico. In altra sede affronteremo i temi legati alle conseguenze operative e pratiche, sia a beneficio dei praticanti che per Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche ed i loro Presidenti e collaboratori sportivi.

Le origini dell'obbligo del certificato medico per i praticanti le attività sportive

  • D.M. 18 febbraio 1982: questo decreto ha individuato le prime regole per l'idoneità sportiva agonistica, rendendo obbligatoria la certificazione medica per tutti gli agonisti. Questo rappresenta il punto di partenza e la base della normativa sull'idoneità sportiva in Italia.
  • D.M. 28 febbraio 1983: ad un anno di distanza è stato poi disciplinato l'obbligo di certificazione medica anche per i praticanti di attività sportive non agonistiche, seppur, come vedremo, sulla base di criteri molto meno stringenti rispetto agli attuali.

Il Decreto Balduzzi e l'obbligo del certificato medico sportivo non agonistico

D.M. 24 aprile 2013: balzato agli onori della cronaca come "Decreto Balduzzi", ha reso obbligatorio il certificato medico per tutti coloro che praticano attività sportiva non agonistica, individuando con precisione:
- i destinatari dell'obbligo (art. 3 n. 1);
- i medici abilitati al rilascio del certificato (art. 3 n. 2);
- gli esami medici necessari (art. 3 n. 3 e n. 4).

Abolito l’obbligo di certificazione medica di idoneità per la pratica dell’attività ludico motoria

Il D.L. 21 giugno 2013 n. 69 ha soppresso all'art. 42-bis l’obbligo di certificazione sanitaria per l'attività ludico-motoria e amatoriale praticata con finalità di raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, da soggetti non tesserati e non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività svolta in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.

Le linee guida sul certificato medico del 2014

  • D.M. 8 agosto 2014: l’allora Ministro della salute Beatrice Lorenzin ha firmato il decreto contenente le “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”, il quale ha approfondito alcune previsioni inserite dal “Balduzzi”, rendendo altresì disponibile un format di “Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico”.

Certificato medico per attività prescolare: normativa dedicata

  • Decreto Interministeriale 28 febbraio 2018: questa norma ha escluso dall’obbligo di certificazione medica per l’attività sportiva prescolare i bambini fino ai 6 anni, fatte salve specifiche indicazioni del pediatra. Questa norma, pur se chiara nella sua formulazione, ha lasciato non pochi dubbi operativi, che abbiamo cercato di approfondire QUI.

La nota esplicativa del Ministero della Salute sul certificato medico sportivo

Il quadro normativo fino a quel punto vigente lasciava comunque ancora alcuni dubbi interpretativi in ordine all’individuazione delle attività sportive per le quali sussisteva l’obbligo di certificazione, che trovavano sfogo (così si legge) in richieste di chiarimento al Ministero della Salute, circostanza questa che ha indotto il Dicastero a pubblicare la nota ministeriale 16 giugno 2015, nella quale, oltre al resto, si è rimandata alla competenza del CONI l’individuazione delle attività sportive che non comportano impegno fisico.

Circolare CONI del 10 giugno 2016, prot. 6897

Il CONI ha quindi recepito il compito individuato dal Ministero, pubblicando una circolare specifica il 10 giugno 2016, nella quale sono state elencate le attività sportive “caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare”, per le quali i praticanti tesserati “non sono tenuti all’obbligo di certificazione sanitaria” anche se viene in ogni caso raccomandato “un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva”.

Normativa vigente oggi sul certificato medico per attività sportiva non agonistica

L’obbligo normativo di certificazione medica per i praticanti attività sportive in ASD e SSD, figlio di una stratificazione di decreti, aggiornamenti e note esplicative, per quanto taluni nodi non si possano ancora definire scioli, si può cercare di sintetizzare in questi termini:

- sportivi agonisti: obbligo di certificazione medica per l’idoneità sportiva;

- sportivi non agonisti:

  1. che praticano attività ludico-motoria: certificato non obbligatorio;
  2. che praticano attività a basso impatto cardiovascolare: certificato medico non obbligatorio (ma visita raccomandata);
  3. fino a 6 anni che praticano attività sportiva prescolare: certificato non obbligatorio, ma …;
  4. che praticano attività sportive regolamentate (tesserati): certificato medico di idoneità sportiva non agonistica obbligatorio.

Conclusione

L'evoluzione normativa sul certificato medico per l'attività sportiva non agonistica riflette un crescente impegno del Legislatore per la tutela della salute degli sportivi, ma se da una parte la ratio è assolutamente evidente e condivisibile, dall’altra tutti i D.M., le note esplicative e le interpretazioni sui provvedimenti (vedasi l’esonero per le attività a basso impatto individuate in maniera “aperta”, un atto di fonte secondaria che introduce una previsione che disattende quanto previsto dalla fonte primaria, …) lasciano purtroppo un non trascurabile margine di incertezza sull’argomento, il che ad avviso di chi scrive rappresenta senza dubbio un danno, sia per i praticanti che per i Presidenti ed i gestori di Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche.

In altro contributo, consultabile QUI, abbiamo invece approcciato il tema da un profilo pratico ed operativo, affrontando anche i risvolti connessi al delicatissimo tema della responsabilità degli operatori.

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