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Somministrazione o vendita? Differenze


04 settembre 2025
Somministrazione o vendita? Differenze

Quando un’Associazione, una Società Sportiva Dilettantistica o un Ente del Terzo Settore (anche un'impresa sociale) decide di proporre tra le proprie attività anche la vendita di cibi, beveraggi e/o integratori, nasce spesso un dubbio: è somministrazione di alimenti e bevande oppure è vendita (per asporto)?

La distinzione non è puramente formale, poiché da essa discendono differenti autorizzazioni, obblighi igienico-sanitari ed oneri, motivo per il quale cerchiamo di chiarire il contesto normativo di riferimento e le relative implicazioni pratiche per tutti gli Enti Non Profit.

Somministrazione e vendita (per asporto): le definizioni di legge

La nozione di somministrazione non trova più oggi una definizione normativa espressa in un singolo articolo di legge, poiché gran parte della disciplina, contenuta nella Legge n. 287/1991, è stata abrogata dal D. Lgs. n. 59/2010, motivo per il quale per comprenderne il perimetro è necessario rifarsi alle prassi amministrative, ai regolamenti comunali, alle interpretazioni ministeriali nonché alla giurisprudenza amministrativa e di legittimità. Così facendo si ricava una definizione di somministrazione come attività di cessione di alimenti e bevande accompagnata da consumo sul posto, con servizio o assistenza, che profondamente differisce dalla mera cessione di prodotti confezionati (siano essi cibi o bibite), che rientra invece nella vendita al dettaglio.

In funzione di ciò, sulla carta, la differenza è semplice e banale:
- se il prodotto viene aperto e/o preparato e/o servito con assistenza per il consumo sul posto = somministrazione;
- se il prodotto è ceduto confezionato e sigillato, non manipolato e senza mescita = vendita per asporto.

Quali autorizzazioni servono per la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande?

La differenza tra le due fattispecie si traduce in conseguenze pratiche, infatti:

  • in caso di somministrazione è necessario procedere con l'invio di una specifica SCIA (ex art. 19 L. 241/1990), da presentare al competente Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune, con riferimento alla tipologia di attività esercitata, cui si dovrà aggiungere l'individuazione del soggetto "preposto", titolare dei requisiti personali e professionali abilitanti alla somministrazione ex art. 71 del D. Lgs. 59/2010, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie (HACCP, ...), stabilite da ASL e autorità competenti;
  • per la vendita per asporto di prodotti confezionati, invece, sarà sufficiente una SCIA per il commercio al dettaglio (secondo le regole di cui sopra), con obbligo di rispettare i protocolli relativi alla conservazione di alimenti e bevande (HACCP, ...), ma senza ulteriori necessità specifiche.

La ratio, a monte, è evidente (oltreché condivisibile): se una persona opera direttamente sul prodotto che verrà consumato allora dovrà avere competenze specifiche in materia; qualora invece questa si limiti a cedere un prodotto confezionato (a nulla rileva sul punto che trattasi di una felpa piuttosto che di una lattina, fatti salvi i rilievi sulla corretta conservazione) allora non occorreranno prerequisiti di sorta.

NB: la regola e gli adempimenti che ne discendono valgono a prescindere dalla circostanza che la cessione di alimenti e bevande avvenga dietro corrispettivo piuttosto che gratuitamente.

Implicazioni fiscali sulla somministrazione e la vendita per ASD, SSD, ETS e imprese sociali

La vendita di beni costituisce sempre attività commerciale, con rilevanza ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. Per questo è necessario comprendere gli adempimenti connessi a detta attività, in particolare:

  • associazioni sportive e società sportive dilettantistiche potranno, per questa attività commerciale, applicare il regime agevolato di cui alla L. 398/1991 (se correttamente opzionato), entro i limiti annui di fatturato previsti;
  • gli Enti del Terzo Settore, invece, potranno applicare il medesimo regime di ASD e SSD fino al termine del corrente anno, dal momento che dal 1° gennaio 2026 (salvo proroghe al momento assolutamente inimmaginabili) entrerà in vigore per essi il titolo X del D. Lgs. 117/2017, con una nuova catalogazione e gestione delle attività (di interesse generale e diverse, svolte con modalità commerciali o meno).

NB: attenzione anche all’IVA, che può variare a seconda del prodotto nel caso della vendita al dettaglio mentre per la somministrazione di alimenti e bevande si attesta ad oggi al 10%.

La natura diversa dell'attività comporta obblighi differenti

Per associazioni, società sportive e imprese sociali, la differenza tra somministrazione e vendita per asporto è tutto fuorché un dettaglio: incide infatti sugli adempimenti autorizzativi e sui conseguenti rapporti con i Comuni, motivo per il quale è necessario comprendere per bene i confini della propria attività per individuare le formalità di legge previste per il suo corretto esercizio.

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