Dal 1° gennaio 2026 diventa operativo il nuovo regime fiscale del
Terzo Settore previsto dal titolo X del Codice del Terzo Settore (D. Lgs.
117/2017). Non tutto, però, entrerà in vigore allo stesso tempo, dal momento
che il Governo ha recentemente ufficializzato nel D. Lgs. 186/2025 (oltre al
resto) la proroga al 2036 per il passaggio al nuovo regime IVA, mantenendo per
un decennio ancora l’attuale sistema basato sull’“esclusione”.
Il risultato è un quadro di transizione complesso, con lo spettro dei controlli programmati, dove convivono regole nuove e vecchie, in attesa di chiarimenti, soprattutto sui test di commercialità, che
saranno il cuore del nuovo impianto fiscale del Terzo Settore, che Agenzia delle Entrate sta definendo
in una circolare di prossima pubblicazione, che tutti gli addetti ai lavori (consulenti
inclusi) attendono con impazienza.
Il nuovo regime fiscale ETS: cosa parte dal 2026
Il Titolo X del Codice del Terzo Settore diventerà
finalmente (quasi del tutto) operativo. Per gli enti iscritti al RUNTS cambierà
il modo di verificare se un’attività sia commerciale o meno, quale regime
applicare ai ricavi, come trattare fiscalmente i corrispettivi delle attività
di interesse generale e di quelle diverse, oltre alle eccezioni varie (come, ad
esempio, le raccolte fondi). L’impianto è costruito su un criterio cardine: non conterà più (solo) l’etichetta
di un’attività, ma come verrà svolta. Ed è qui che entreranno in gioco i test di
commercialità, destinati a sostituire molte regole oggi frammentate.
I test di commercialità: la vera linea di confine
I test di commercialità previsti dall’art. 79 del CTS
determineranno infatti se un Ente del Terzo Settore sia da ritenersi “non
commerciale” oppure “commerciale”, con tutte le conseguenze che ne
deriverebbero in caso di mancato superamento dei citati test. La
classificazione non sarà più formale ma sostanziale, basata su elementi come
struttura dei costi, modalità di erogazione, rapporto con il mercato e livello
dei corrispettivi.
La circolare di Agenzia Entrate dovrebbe chiarire i numerosi dubbi che
ancora li riguardano, rendendone operativi i criteri di riferimento e definendo
soglie, parametri e casi-tipo. Senza queste interpretazioni, infatti, molti Enti non sono ancora in grado di stimare con certezza l’impatto del nuovo
regime fiscale né di valutare, con piena consapevolezza, la scelta di iscriversi o meno
al RUNTS (con gli adempimenti che comporterebbe), in funzione dei relativi vantaggi/svantaggi.
IVA: proroga al 2036
Per gli Enti del Terzo Settore, oltreché
ASD e SSD, questa proroga significa continuità: le attività
istituzionali e molte entrate tipiche continueranno infatti a rimanere fuori
campo IVA, evitando complicazioni gestionali che la riforma, così come
inizialmente prevista, avrebbe comportato.
Resta però essenziale comprendere come la qualificazione commerciale o non
commerciale delle attività, definita dai test, possa incidere sulla futura
applicazione dell’IVA, quando la proroga terminerà.
Cosa succede alle associazioni che non si iscriveranno al
RUNTS
Chi non entrerà nel RUNTS (fuggendo così dai relativi obblighi di aggiornamento) non potrà ovviamente applicare il
nuovo regime fiscale introdotto dal CTS, continuando ad operare nell’ambito
delle regole fiscali ordinarie previste dal TUIR per gli Enti Non Commerciali, aggiornate
in esito alla piena operatività del D. Lgs. 117/2017 (si pensi al “futuro nuovo”
articolo 148 del TUIR). Permarranno certo alcune agevolazioni, ma in un quadro assai più limitato
rispetto al passato: resteranno infatti decommercializzate le quote associative,
i proventi da raccolte occasionali di fondi ed i contributi in regime di
accreditamento con la pubblica amministrazione, a patto di non perdere la
qualifica di Ente Non Commerciale, rischio reale ai sensi dell’art. 149 del
TUIR. In altre parole, molti benefici fiscali oggi riconducibili al Terzo Settore non saranno più accessibili indiscriminatamente alla platea degli Enti
di tipo associativo, dalla disciplina delle erogazioni liberali ai regimi
forfettari specifici previsti dal Codice.
Per queste realtà il 2026 non porta nuovi obblighi, ma richiede una valutazione
attenta della sostenibilità futura del modello associativo al di fuori del “recinto”
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Le ONLUS nel 2026
Il regime delle ONLUS introdotto dal D. Lgs. 460/1997 cesserà
definitivamente con il periodo d’imposta 2025 (o con la chiusura dell’esercizio
non solare): dal 2026 non esisteranno infatti più né la relativa Anagrafe né le
ONLUS in quanto tali. Le ONLUS che intenderanno continua a beneficiare di un regime agevolativo dovranno
quindi richiedere l’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026, presentando
statuto adeguato e bilanci redatti secondo i modelli ministeriali (come
previsto dal D.M. 5 marzo 2020 e dall’art. 34 del D.M. 106/2020). Chi non
transiterà perderà integralmente il quadro agevolativo ONLUS e si troverà a
dover applicare l’ordinario regime degli Enti Non Commerciali, privo delle
agevolazioni tipiche del Terzo Settore, con obbligo di devoluzione del
patrimonio incrementale.
Perché serve la circolare dell’Agenzia delle Entrate
Con tutta questa carne al fuoco la centralità della pubblicanda circolare di Agenzia Entrate risulta evidente: questa dovrà infatti chiarire
come applicare, nella pratica, i test di commercialità, quali attività potranno
considerarsi non commerciali ai fini del nuovo regime, come si dovranno
coordinare le entrate in relazioni ai costi, ricavi da attività diverse e
rapporti con gli enti pubblici.
Cosa fare entro la fine del 2025
Da qui alla fine dell’anno le organizzazioni dovranno quindi
verificare con attenzione (anche tramite i propri consulenti) l’impatto del nuovo regime (nei limiti del “certo”) sul
proprio modello economico, analizzando come saranno trattate le principali
fonti di entrata e valutare l’eventuale iscrizione al RUNTS non (solo) come un
adempimento, ma come una scelta strutturale (che non porta solo obblighi di trasparenza, ma anche benefici).
Sarà quindi fondamentale seguire da vicino i chiarimenti
attesi, così da assumere decisioni realmente consapevoli e sostenibili (anche in ottica "controlli" e scadenze), monitorando gli sviluppi e preparandosi ad integrare i
futuri chiarimenti di Agenzia Entrate nelle proprie decisioni operative.