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2026: regime fiscale ETS, proroga IVA e ONLUS


18 dicembre 2025
2026: regime fiscale ETS, proroga IVA e ONLUS

Dal 1° gennaio 2026 diventa operativo il nuovo regime fiscale del Terzo Settore previsto dal titolo X del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017). Non tutto, però, entrerà in vigore allo stesso tempo, dal momento che il Governo ha recentemente ufficializzato nel D. Lgs. 186/2025 (oltre al resto) la proroga al 2036 per il passaggio al nuovo regime IVA, mantenendo per un decennio ancora l’attuale sistema basato sull’“esclusione”.


Il risultato è un quadro di transizione complesso, con lo spettro dei controlli programmati, dove convivono regole nuove e vecchie, in attesa di chiarimenti, soprattutto sui test di commercialità, che saranno il cuore del nuovo impianto fiscale del Terzo Settore, che Agenzia delle Entrate sta definendo in una circolare di prossima pubblicazione, che tutti gli addetti ai lavori (consulenti inclusi) attendono con impazienza.

Il nuovo regime fiscale ETS: cosa parte dal 2026

Il Titolo X del Codice del Terzo Settore diventerà finalmente (quasi del tutto) operativo. Per gli enti iscritti al RUNTS cambierà il modo di verificare se un’attività sia commerciale o meno, quale regime applicare ai ricavi, come trattare fiscalmente i corrispettivi delle attività di interesse generale e di quelle diverse, oltre alle eccezioni varie (come, ad esempio, le raccolte fondi).
L’impianto è costruito su un criterio cardine: non conterà più (solo) l’etichetta di un’attività, ma come verrà svolta. Ed è qui che entreranno in gioco i test di commercialità, destinati a sostituire molte regole oggi frammentate.

I test di commercialità: la vera linea di confine

I test di commercialità previsti dall’art. 79 del CTS determineranno infatti se un Ente del Terzo Settore sia da ritenersi “non commerciale” oppure “commerciale”, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero in caso di mancato superamento dei citati test. La classificazione non sarà più formale ma sostanziale, basata su elementi come struttura dei costi, modalità di erogazione, rapporto con il mercato e livello dei corrispettivi.

La circolare di Agenzia Entrate dovrebbe chiarire i numerosi dubbi che ancora li riguardano, rendendone operativi i criteri di riferimento e definendo soglie, parametri e casi-tipo. Senza queste interpretazioni, infatti, molti Enti non sono ancora in grado di stimare con certezza l’impatto del nuovo regime fiscale né di valutare, con piena consapevolezza, la scelta di iscriversi o meno al RUNTS (con gli adempimenti che comporterebbe), in funzione dei relativi vantaggi/svantaggi.

IVA: proroga al 2036

Il Governo ha confermato la proroga decennale dell’applicazione del nuovo regime IVA, mantenendo fino al 2036 l’attuale sistema basato sull’“esclusione, in luogo del prossimo regime di “esenzione”.
Per gli Enti del Terzo Settore, oltreché ASD e SSD, questa proroga significa continuità: le attività istituzionali e molte entrate tipiche continueranno infatti a rimanere fuori campo IVA, evitando complicazioni gestionali che la riforma, così come inizialmente prevista, avrebbe comportato.
Resta però essenziale comprendere come la qualificazione commerciale o non commerciale delle attività, definita dai test, possa incidere sulla futura applicazione dell’IVA, quando la proroga terminerà.

Cosa succede alle associazioni che non si iscriveranno al RUNTS

Chi non entrerà nel RUNTS (fuggendo così dai relativi obblighi di aggiornamento) non potrà ovviamente applicare il nuovo regime fiscale introdotto dal CTS, continuando ad operare nell’ambito delle regole fiscali ordinarie previste dal TUIR per gli Enti Non Commerciali, aggiornate in esito alla piena operatività del D. Lgs. 117/2017 (si pensi al “futuro nuovo” articolo 148 del TUIR).
Permarranno certo alcune agevolazioni, ma in un quadro assai più limitato rispetto al passato: resteranno infatti decommercializzate le quote associative, i proventi da raccolte occasionali di fondi ed i contributi in regime di accreditamento con la pubblica amministrazione, a patto di non perdere la qualifica di Ente Non Commerciale, rischio reale ai sensi dell’art. 149 del TUIR. In altre parole, molti benefici fiscali oggi riconducibili al Terzo Settore non saranno più accessibili indiscriminatamente alla platea degli Enti di tipo associativo, dalla disciplina delle erogazioni liberali ai regimi forfettari specifici previsti dal Codice.

Per queste realtà il 2026 non porta nuovi obblighi, ma richiede una valutazione attenta della sostenibilità futura del modello associativo al di fuori del “recinto” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le ONLUS nel 2026

Il regime delle ONLUS introdotto dal D. Lgs. 460/1997 cesserà definitivamente con il periodo d’imposta 2025 (o con la chiusura dell’esercizio non solare): dal 2026 non esisteranno infatti più né la relativa Anagrafe né le ONLUS in quanto tali.
Le ONLUS che intenderanno continua a beneficiare di un regime agevolativo dovranno quindi richiedere l’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026, presentando statuto adeguato e bilanci redatti secondo i modelli ministeriali (come previsto dal D.M. 5 marzo 2020 e dall’art. 34 del D.M. 106/2020). Chi non transiterà perderà integralmente il quadro agevolativo ONLUS e si troverà a dover applicare l’ordinario regime degli Enti Non Commerciali, privo delle agevolazioni tipiche del Terzo Settore, con obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale.

Perché serve la circolare dell’Agenzia delle Entrate

Con tutta questa carne al fuoco la centralità della pubblicanda circolare di Agenzia Entrate risulta evidente: questa dovrà infatti chiarire come applicare, nella pratica, i test di commercialità, quali attività potranno considerarsi non commerciali ai fini del nuovo regime, come si dovranno coordinare le entrate in relazioni ai costi, ricavi da attività diverse e rapporti con gli enti pubblici.
Senza questi chiarimenti, molti enti rischierebbero di scegliere se iscriversi al RUNTS “al buio”, senza una valutazione economica e gestionale sufficientemente solida.

Cosa fare entro la fine del 2025

Da qui alla fine dell’anno le organizzazioni dovranno quindi verificare con attenzione (anche tramite i propri consulenti) l’impatto del nuovo regime (nei limiti del “certo”) sul proprio modello economico, analizzando come saranno trattate le principali fonti di entrata e valutare l’eventuale iscrizione al RUNTS non (solo) come un adempimento, ma come una scelta strutturale (che non porta solo obblighi di trasparenza, ma anche benefici).

Sarà quindi fondamentale seguire da vicino i chiarimenti attesi, così da assumere decisioni realmente consapevoli e sostenibili (anche in ottica "controlli" e scadenze), monitorando gli sviluppi e preparandosi ad integrare i futuri chiarimenti di Agenzia Entrate nelle proprie decisioni operative.

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