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01 settembre 2007

LEGA CALCIO E RAPPORTO DI LAVORO
Con la Risoluzione n° 234 del 22 agosto 2007, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul rapporto fra Lega Calcio e società calcistiche di serie C in merito al mancato versamento, da parte di queste ultime, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.
Nello specifico, L'Associazione italiana calciatori (AIC) aveva chiesto chiarimenti in merito alle ritenute alla fonte sul reddito di lavoro dipendente dei calciatori di serie C (propri associati), alla relativa certificazione del sostituto d'imposta e alla responsabilità per il pagamento del tributo in caso di omesso versamento delle ritenute di cui sopra.
Per inquadrare il problema occorre considerare che la Lega calcio professionisti di serie C è autorizzata dalle società calcistiche a corrispondere la retribuzione ai calciatori in caso di difficoltà finanziarie delle stesse. Di conseguenza, l'AIC chiedeva di sapere:
- quale sia il soggetto (Lega calcio o società) obbligato ad effettuare le ritenute alla fonte sulla retribuzione corrisposta ai calciatori;
- quale sia il soggetto (Lega calcio o società) obbligato alla certificazione di tale prelievo e se a tal fine sia possibile utilizzare anche modalità alternative rispetto al certificato unico del datore di lavoro (mod. CUD);
Da parte sua, l'AIC riteneva che la Lega calcio, corrispondendo la retribuzione ai calciatori, assumesse la veste di mandatario con rappresentanza (come regolato dagli articoli 1704 e seguenti del codice civile) delle società calcistiche; tale qualifica della Lega non avrebbe fatto venir meno quella di sostituto d'imposta in capo alle società calcistiche, tenute a tutti gli obblighi previsti dalla legge tributaria (effettuazione, certificazione e versamento delle ritenute d'acconto nonché dichiarazione unica con modello 770).
La situazione non sarebbe cambiata nemmeno qualificando la Lega calcio come un semplice intermediaria di pagamento, e la sua attività si sarebbe concretamente realizzata mediante la corresponsione della retribuzione al netto delle ritenute per imposte e contributi previdenziali (in caso di previa comunicazione dei dati da parte delle società calcistiche), ovvero al lordo (in caso di mancata comunicazione), salvo in ogni caso l'obbligo delle società calcistiche di versare le ritenute e recuperare in seguito quanto eventualmente
percepito dal proprio dipendente in misura indebita per l'assenza di rivalsa da parte della Lega.
In ordine alla certificazione del sostituto d'imposta, l?AIC riteneva che i propri membri, in alternativa al modello CUD, potessero utilizzare apposito dettaglio fornito dalla Lega in ordine ai pagamenti effettuati in nome e per conto delle società calcistiche, ai fini dello scomputo delle ritenute subite sull'IRPEF complessiva.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la natura giuridica del rapporto fra società calcistiche e Lega calcio (mandato o altro rapporto) non abbia importanza ai fini dell'individuazione del sostituto d'imposta e degli adempimenti connessi (effettuazione, certificazione e versamento delle ritenute d'acconto nonché modello 770).
Infatti, il sostituto d'imposta concorre con l'Amministrazione finanziaria ad una funzione pubblica primaria quale il reperimento delle risorse destinate alla spesa pubblica, e quindi la disciplina della sua attività non può subire limitazioni per effetto dell'attività di soggetti.
Orbene, la fattispecie prospettata da codesta Associazione contiene i
requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal combinato disposto di dette norme.
La Lega Professionisti Serie C è un'associazione di diritto privato senza fine di lucro che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e assume necessariamente la qualifica di sostituto d'imposta laddove corrisponda somme aventi natura di reddito di lavoro dipendente (retribuzione ai calciatori). Tali somme sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto "all'atto del pagamento" come previsto dall'articolo 23, comma 1, del DPR n° 600 del 1973.
Come conclude la Risoluzione di cui all'oggetto, lo svolgimento dell'attività lavorativa dipendente presso terzi (società calcistiche) mantiene fermo l'obbligo della ritenuta in capo alla Lega in qualità di sostituto d'imposta.

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