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01 settembre 2007

SERATE DANZANTI E SOMMINISTRAZIONE
La Corte di Cassazione, con sentenza n° 7953 del 30 marzo 2007 ha ribadito che l'organizzazione da parte di associazioni di serate danzanti e la somministrazione a pagamento di bevande ai propri associati hanno natura commerciale, con assoggettamento dei proventi a imposizione fiscale che delle imposte dirette.

Nel caso in esame, un Circolo aveva vinto in primo e in secondo grado il ricorso presentato contro il provvedimento che sottoponeva ad imposizione fiscale i proventi derivanti dalle attività sopra descritte.
La Corte di Cassazione, però, ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate affermando sostanzialmente che l'attività di bar, con mescita di bevande ai propri associati e l'organizzazione di serate danzanti hanno natura commerciale.

L'Amministrazione finanziaria, con la circolare ministeriale n° 124/E del 12/05/1998, aveva riconosciuto come "non commerciale" l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente a favore delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (cioè gli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell'Interno) qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale;
- l'attività deve essere svolta nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- deve trattarsi di attività strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

È da ritenere che l?espressa previsione di "non commercialità" nei soli confronti delle associazioni di promozione sociale confermi per tutti gli altri enti di tipo associativo l'assoggettamento a imposizione dei proventi derivanti da somministrazione di alimenti e bevande (anche a favore dei propri associati).

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