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01 settembre 2007

VERIFICHE IN PALESTRA
È risaputo che, in casi particolari, attività di natura imprenditoriale vengono gestite (a fini di evasione fiscale) facendo ricorso a strutture di tipo associativo.
L'analisi di una verifica nei confronti di una struttura di questo tipo è interessante per evidenziare gli elementi che distinguono una "vera" associazione da una "falsa".
Prendiamo come esempio una verifica effettivamente eseguita nel 2005.
L'attività d'indagine si è basata su ricerche preliminari che hanno consentito di evidenziare, nella zona, una forte presenza di associazioni senza scopo di lucro attive nel settore del fitness.

Una prima verifica, effettuata in ufficio, ha consentito di accertare in alcuni casi la mancanza nella denominazione sociale della dicitura "Associazione Sportiva Dilettantistica", richiesta dall'articolo 90 della legge 289/2002. Taluni soggetti si presentavano invece al pubblico semplicemente come "palestre" (ciò nell'insegna, nei volantini, nella pubblicità, nelle indicazioni sulle pagine Bianche).
Di conseguenza i verificatori si munivano dell'autorizzazione preventiva del Procuratore della Repubblica competente per territorio ed eseguivano l'accesso presso i locali di un'associazione sportiva per reperire informazioni dagli utilizzatori degli impianti (per i minori di età sono state raccolte le dichiarazioni di uno dei genitori).
Tutti gli interrogati hanno dichiarato di utilizzare gli impianti come clienti e non come soci, di non conoscere la composizione degli organi sociali, di non aver mai partecipato alla vita associativa né di aver mai avuto conoscenza delle modalità di svolgimento della stessa. Molti degli utilizzatori della struttura non risultavano nemmeno iscritti nel libro soci, e la quota versata era sempre superiore rispetto a quanto indicato nei verbali dell'assemblea.
Successivamente, i verificatori hanno esaminato la documentazione rinvenuta in sede di accesso e rilevato ulteriori irregolarità, come il mancato riporto nei verbali degli avanzi gestione, cosa che ne fa supporre l'illegittima distribuzione, visto che non è stato dimostrato in alcun modo l'utilizzo di tali somme a fini istituzionali.
Nella successiva fase di contraddittorio con l'ufficio i gestori della struttura hanno tentato di giustificare la presunta distribuzione degli utili attraverso l'esibizione (in copia fotostatica) di ricevute per compensi agli istruttori. I verificatori hanno cercato di chiarire, in contraddittorio con la controparte, la natura e il contenuto delle prestazioni per le quali sono stati corrisposti compensi.

È risultato che:
- i percipienti non avevano qualità professionali specifiche;
- i compensi erano stati corrisposti per l'attività di accompagnatori ad attività esterne;
- le prestazioni erano di tipo occasionale e variabile nella durata, con determinazione dei compensi a forfait;
- i pagamenti erano stati effettuati in contanti (nonostante il divieto previsto dall'articolo 25, comma 5, legge 133/1999 di eseguire in contanti operazioni di importo superiore a 516,46 euro).

Inoltre, i percipienti erano tutti soci dell'associazione nonostante il divieto, contenuto nello statuto, di erogare compensi ai soci stessi per le attività svolte all'interno dell'associazione.

L'ufficio ha quindi provveduto a ricostruire la situazione ai fini della tassazione considerando tutte le entrate come redditi d'impresa riconoscendo comunque (ai sensi dell'articolo 109, comma 4, del Tuir) le spese e gli oneri indicati nel rendiconto economico approvato, risultanti da elementi certi precisi (fatture, ricevute, eccetera).

Ai fini Iva, la base imponibile è stata determinata sulla base dell'importo complessivo dei corrispettivi percepiti per le prestazioni di servizi erogate, applicando l'aliquota ordinaria del 20 per cento.

In merito alla riferibilità delle sanzioni alle persone fisiche che hanno commesso o comunque concorso a commettere le violazioni, si è proceduto all'identificazione del responsabile nella persona del Presidente.
Secondo l'articolo 11 del Dlgs 472/97, l'associazione nel cui interesse ha agito l'autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo diritto di regresso.
Inoltre, fino a prova contraria si presume autore della violazione chi ha sottoscritto o compiuto gli atti illegittimi.

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