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CERTIFICAZIONE MEDICA: CIRCOLARE CONI 10.06.16

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13 giugno 2016

Il CONI, di concerto con il Ministero della Salute, con circolare 0006897/16 del 10 giugno ha indicato quali sono le discipline sportive per le quali non è necessario dotarsi di certificato medico.
A nostro avviso, fermo restando non si tratti di un atto avente forza di legge, riteniamo doveroso riportare le discipline citate, vista la rilevanza in campo sportivo di una istituzione come il Comitato Olimpico Nazionale.
La circolare CONI suddivide in tre categorie i tesserati non agonisti:
a. Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;
b. Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
c. Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.

Per la prima categoria il CONI ribadisce l’obbligo di dotarsi di certificato medico.
Nella seconda categoria, invece, il CONI indica attraverso l’elenco che riportiamo una serie di discipline per le quali non è più necessario dotarsi di certificazione medica, nonostante sia comunque raccomandato un controllo:
• Discipline degli Sport di Tiro (Tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con l’arco, Tiro Dinamico Sportivo);
• Discipline del Biliardo Sportivo;
• Discipline delle Bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato);
• Discipline del Bowling;
• Discipline del Bridge;
• Discipline della Dama;
• Discipline dei Giochi e Sport Tradizionali (discipline regolamentate dalla FIGEST);
• Discipline del Golf;
• Discipline della Pesca Sportiva di superficie, ad eccezione della specialità del Long Custing e del Big Game (Pesca d’altura);
• Discipline degli Scacchi;
• Disciplina del Curling e dello Stock sport;

A corredo di questo elenco, il CONI indica altresì che in questa categoria rientrano anche “le altre attività facenti capo alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva il cui impegno fisico sia evidentemente minimo (ad es., Aeromodellismo, Imbarcazioni Radiocomandate, Attività sportiva Cinotecnica)”.

La terza ed ultima categoria comprende le persone che, pur essendo tesserate presso Federazioni, Discipline Associate o E.P.S., non svolgono attività sportiva, per le quali non dovrà essere richiesto il certificato medico.

Segnaliamo per completezza il testo completo della circolare.

http://www.tuttononprofit.com/2016/06/obbligo-di-certificato-medico-per-sportivi-dilettanti-giunge-finalmente-all-epilogo-la-saga.html

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