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01 maggio 2008

La Legge Finanziaria 2007 all'articolo 1 commi da 1180 a 1185 ha previsto l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di comunicare ai Centri per l'impiego i dati relativi alla instaurazione, trasformazione e cessazione di rapporti di lavoro.
Sono tenuti a comunicare tali elementi i datori di lavoro privati (cioè qualsiasi persona fisica o giuridica che instauri un rapporto di lavoro), gli enti pubblici economici (enti che operano nel campo della produzione di beni e servizi svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente economiche adottando contratti di natura privatistica) e le Pubbliche Amministrazioni.
Le disposizioni in esame, in assenza di esclusione specifica, si applicano anche alle associazioni.
I rapporti di lavoro presi in considerazione sono i seguenti:
- rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (anche nella modalità a progetto);
- rapporto dei soci lavoratori di cooperativa;
- rapporto dell'associato in partecipazione con apporto lavorativo.
Per quanto riguarda il "rapporto di lavoro subordinato", la formula comprende tutte le figure di lavoro dipendente, compreso il rapporto di lavoro sportivo (disciplinato dalla legge 23 marzo 1981 n. 91 in materia di professionismo sportivo), il rapporto di lavoro dei dirigenti, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Per quanto riguarda "il lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto" è evidente che il legislatore ha inteso fare riferimento a tutto quel settore che viene definito come "parasubordinato".
Il Ministero del Lavoro, in una sua nota del 14 febbraio 2007, ha sostenuto che l'obbligo di comunicazione vale anche per la collaborazione occasionale e la prestazione sportiva, di cui all'articolo 3 della Legge 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n, 289.
Restano invece escluse dall'obbligo "tutte le forme di lavoro autonomo reso ai sensi dell'art. 2222 cod. civ., sia in forma professionale che occasionale" oltre alle prestazioni "rese nell'ambito del c.d. volontariato, nelle quali, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, manca qualsiasi vincolo contrattuale di corrispettività ."
Sono esclusi dall'obbligo (perché non richiamati né direttamente né indirettamente) i rapporti di collaborazione instaurati dagli enti sportivi senza scopo di lucro con soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica. Non si tratta in fatti in questo caso di un rapporto di lavoro (considerato anche il fatto che il relativo reddito assume la natura di "reddito diverso" e non di reddito di lavoro subordinato o autonomo).
Il riferimento fatto dal Ministero alle "collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n, 289" è infatti da intendersi riferito ai rapporti (previsti da tale articolo) che hanno natura di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale e di tipo non professionale resi a favore dell'ente sportivo. Questi, infatti, per espressa indicazione di legge, sono rapporti di tipo "parasubordinato".
Occorre invece ricordare che per gli emolumenti erogati per la prestazione a carattere sportivo dilettantistico Il T.U.I.R. non parla di "retribuzione" ma di somme erogate a titolo di "indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi" trattandosi di un tipo di rapporto (non di lavoro) "sui generis" con caratteristiche tipiche del volontariato, non per nulla esentato sia da contribuzione INAIL che INPS.

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