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VITA ASSOCIATIVA: NELLA FORMA E NELLA SOSTANZA!


06 settembre 2011

“Per beneficiare delle agevolazioni tributarie riservate alle società sportive dilettantistiche non è sufficiente la mera appartenenza alla categoria né la conformità dello statuto alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica”. Questa è la conclusione della sentenza n. 8/1/0211 che ha rigettato il ricorso proposto da una ASD contro l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate con il quale questa rilevava la mancanza di una vera vita associativa dal momento che, dalla sua costituzione, la stessa non aveva svolto alcuna assemblea. Come se ciò non bastasse, le modalità di ammissione dei soci (fondamentale testimonianza del rispetto della vita associativa e del principio di democraticità intrinseca che ne deve caratterizzare l’andamento) prevedevano decisioni discrezionali e l'attività sociale veniva pubblicizzata con la presentazione di veri e propri “listini prezzi” tipici di enti commerciali, oltre al fatto che l'organizzazione dei campi estivi era rivolta indiscriminatamente a soci e non.

“Sulla base dei tali elementi l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di natura commerciale l'attività esercitata dall'associazione e, conseguentemente, non spettanti le agevolazioni di legge”. Attenzione pertanto, perché non è sufficiente la forma, ma occorre la prova della sostanza!
I soci fondatori invece (che di fatto gestivano l'attività) sono stati raggiunti da un accertamento per la quota di reddito d'impresa a loro attribuito per trasparenza.

Sia l’ASD che i soci fondatori hanno presentato ricorso contro gli specifici atti impositivi ma i giudici tributari li hanno rigettati alla luce del fatto che la documentazione contabile è stata tenuta in modo caotico (attenzione…) e non è stato prodotta una valida prova dalla quale si possa evincere che è stata svolta un'effettiva vita associativa.

Apparire insistenti è brutto, anche perché spesso si passa da antipatici, ma questa sentenza rappresenta un’ulteriore conferma (se ancora ce ne fosse bisogno) che la gestione degli enti non commerciali (siano essi ONLUS, APS, ASD, associazioni culturali o altro) deve seguire regole precise che da anni oramai andiamo evidenziando!

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