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Obbligo iscrizione al REA per associazioni con par


28 dicembre 2012

Come abbiamo già chiarito a maggio 2010, nonostante pareri contrastanti presso alcune camere di commercio,il Ministero dell’industria, commercio e artigianato (già a partire dalla circolare numero 3407/C del 9 gennaio 1997) si era espresso in favore dell’iscrizione obbligatoria al REA da parte delle associazioni con partita IVA, specificando che sono tenute ad iscriversi “tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarietà rispetto l’oggetto di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non – comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati – le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili – stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura – alla tipologia dell’impresa quali, ad esempio, le aziende speciali della camera di commercio”.
Tale posizione è stata recentemente confermata (nella direzione che noi sosteniamo da tempo) dal Ministero dello sviluppo economico, il quale, nel rispondere ad un quesito posto da un Comune, ha chiarito che le associazioni che svolgono un’attività commerciale sono tenute ad effettuare tale iscrizione poiché “ove non ricorrano i presupposti che determinano l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese (svolgimento in via esclusiva o principale di attività di impresa), ma risulti, comunque, lo svolgimento di un’attività economica che si sostanzi nella produzione e nello scambio di beni o servizi, deve intendersi sussistere un obbligo di iscrizione dell’associazione al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative”. Inoltre, sempre in occasione di tale risposta, il Ministero ha ricordato come, ex articolo 39 del D. Lgs. 136/06 “Codice dei contratti pubblici”, le Amministrazioni pubbliche possano chiedere – come requisito per stipulare con le associazioni una convenzione avente ad oggetto una prestazione di servizi – che le stesse siano iscritte al REA.
Per iscriversi al REA occorre che il legale rappresentante dell’associazione presenti alla Camera di Commercio, territorialmente competente in base alla sede legale della stessa, il modello R debitamente compilato in ogni sua parte.
In caso di omessa iscrizione al REA, in base all’articolo 1 della Legge 630/1981, come modificato dall’articolo 3 comma 6 del D. L. 357/1987, è prevista una sanzione di 154,94 €, che viene ridotta a 30,99 € nel caso in cui l’adempimento venga assolto entro trenta giorni dal termine previsto.

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