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Obbligo di pagamenti tracciabili per le detrazioni


01 gennaio 2020
Obbligo di pagamenti tracciabili per le detrazioni

Articolo 1, commi 679 e 680, Legge di bilancio 2020, n. 160/2019 (G.U. 30.12.19):

679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Così la legge di bilancio 2020, che dal primo gennaio 2020 impone ai genitori che intendano fruire delle detrazioni fiscali per le attività sportive praticate dai figli a carico minori d'età (pari al 19% di un massimo di 210,00 euro/anno), l'adozione di strumenti di pagamento tracciabili. E quindi versamento bancario o postale oppure, ex art. 23 D. Lgs. 241/1997, certe di credito, carte di debito (bacomat) o assegni bancari/circolari.

NB: ai fini delle detrazione rientrano in questo obbligo anche le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

https://www.tuttononprofit.com/2017/05/e-possibile-detrarre-le-spese-pagate-ad-unassociazione-sportiva-o-ad-una-societa-sportiva-dilettantistica.html

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