News Non Profit

Compensi per attività sportiva dilettantistica


01 gennaio 2007

Con la Nota n° 2006/19456 del 29 dicembre 2006 l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito, formulato dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 9 ottobre 2002, relativo all'addizionale comunale all'IRPEF in materia di compensi per attività sportiva dilettantistica eccedenti i 7.500 euro annui.
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che le istruzioni per la compilazione del modello 770 chiariscono che, in caso di erogazione dei compensi di cui sopra, occorre indicare l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta; non ci sono, invece, riferimenti ai alcun tipo alle addizionali comunali.
Ciò deriva dal fatto che l'articolo 25, comma 1, della legge 133/1999 precisa che sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67 del T.U.I.R. il soggetto erogante deve eseguire "con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche."
Il citato articolo 25, nel prevedere la maggiorazione della ritenuta, si riferisce (secondo l?Agenzia delle Entrate), alle sole aliquote di compartecipazione all'IRPEF "determinate e valide su tutto il territorio nazionale."
In materia di determinazione dell'addizionale comunale l?articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 360/1998 rinvia ad uno o più decreti da emanare ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno entro il 15 dicembre di ogni anno. Tali decreti non sono però mai stati emanati "e, pertanto, fino a quando gli stessi non interverranno a determinare l?aliquota di compartecipazione comunale all?IRPEF, il riferimento contenuto nel citato articolo 25, comma 1, della legge n° 1343 del 1999, alle addizionali di compartecipazione all?imposta sul reddito delle persone fisiche deve intendersi riferito alla sola addizionale regionale di compartecipazione."
In seguito a tale risposta dell?Agenzia delle Entrate, si deve ritenere che, allo stato attuale, sui compensi eccedenti i 7.500 euro si debbano versare le sole addizionali regionali (e non quelle comunali).

Cookie-Script logo
Cookie settings
Top