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OBBLIGO certificato medico x attività sportiva


03 settembre 2010

Per TUTTE le Associazioni e Societa' Sportive Dilettantistiche: nonostante la situazione sia assai chiara, c'è ancora qualcuno che continua a sostenere che il certificato medico non sia necessario!
Se questo avviene, e' un problema..., meglio tenere presente quanto segue, magari si ricrede ed evita di perdersi in inutili polemiche.
Le disposizioni relative ai controlli sanitari dell'attivita' sportiva sono completate dalle Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva non agonistica approvate con Decreto 28 febbraio 1983 del Ministro della Sanita'. Ai fini della tutela della salute, recita l'art.1 del DM, devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attivita' sportive non agonistiche:
a) gli alunni che svolgono attivita' fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attivita' parascolastiche;
b) coloro che svolgono attivita' organizzate dal CONI, da societa' sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del DM 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventu', nelle fasi precedenti quella nazionale.
Tutti i soggetti menzionati nei punti a), b) e c), ai fini dell'accesso alla pratica di attivita' sportive non agonistiche devono, a tenore dell'art. 2, sottoporsi, preventivamente e con periodicita' annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute. In caso di motivato sospetto clinico, il medico visitatore ha facolta' di richiedere accertamenti specialistici integrativi. Agli interessati deve essere rilasciato, secondo l'art. 3, dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta, al termine della visita medica e degli eventuali accertamenti integrativi, una certificazione di stato di buona salute, a termine dell'art. 23 dei rispettivi accordi collettivi nazionali di cui al DPR 13 agosto 1981 importa sottolineare che lo "stato di buona salute" viene certificato nei limiti diagnostici degli accertamenti svolti e che, peraltro, la certificazione non implica alcun giudizio di idoneita' per uno sport specifico.
Cio' premesso ci pare opportuno sottolineare quanto segue:
Il concetto di legislazione concorrente, enunciato dall'articolo 117 della nostra Costituzione, implica la facolta' da parte delle Regioni di legiferare all'interno di ben precisi binari delineati dalla legislazione dello Stato (e rappresentati nel nostro caso dal D.M. 18/2/1982 e dal successivo D.M. 28/2/1983). Non e' dunque poco opportuno prendere una posizione esplicitamente in contrasto con quanto ha stabilito il nostro Legislatore?
Se un servizio viene erogato da un ente che:
- porta nel nome un derivato del termine sport (associazione sportiva dilettantistica);
- e' iscritto ad un Ente di Promozione Sportiva;
- e' iscritto al Registro CONI;
- reca nell'oggetto sociale l'indicazione espressa della volonta' di svolgere un' attivita' che viene definita esplicitamente come sportiva;
non e' forse inopportuno ritenere che tali attivita' non siano meritevoli di una certificazione medica che attesti l'idoneita' del singolo allo svolgimento di tali pratiche?
Infine, oltre a questa logica razionale, suffragata dai testi di legge di riferimento nonché dalla nostra Costituzione, la ns. volonta' e' quella di suggerire a coloro che sono i promotori dell'attivita' sportiva di mettere i fruitori del loro servizio nella condizione di usufruirne solo qualora le condizioni psico-fisiche di questi ultimi glielo permettano. E chi, all'infuori di un medico, puo' accertarlo?

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