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La denominazione di ASD, SSD, ETS, APS o ODV


12 dicembre 2022
La denominazione di ASD, SSD, ETS, APS o ODV

La scelta della denominazione di un’organizzazione è il risultato di un’adeguata attività di valutazione, che deve necessariamente tenere conto di una serie di elementi fondamentali.

Se il gusto e le preferenze personali possono sicuramente influenzarla, le norme di legge sono altrettanto chiare nel fornire alcune indicazioni imprescindibili, sia per quanto concerne le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche (alle prese con la riforma dello sport), che in riferimento agli Enti del Terzo Settore (da anni alla prese con la riforma del terzo settore).

Denominazione Sociale degli enti sportivi

Nonostante l’abrogazione ad opera del Decreto Legislativo n. 36/2021, le indicazioni in tema di denominazione sociale di cui al comma 17 dell’art. 90 della Legge n. 289/2002, sono riprese dall’art. 6 del citato Decreto di Riforma dello Sport, attraverso la specifica che “gli enti sportivi dilettantistici” sono tenuti ad indicare nella denominazione “la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica, salvo introdurre delle differenze in riferimento alla loro forma giuridica.

A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 163/2022, l’art. 6 prevede la possibilità di costituire un ente sportivo dilettantistico, attraverso una delle seguenti modalità:

- associazione sportiva priva di personalità giuridica;
- associazione sportiva dotata di personalità giuridica;
- società di capitali e cooperative;
- Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, che esercitano, “come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche”.

Enti del Terzo Settore e denominazione sociale

L’art. 12 del Codice del Terzo Settore dispone che “la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS, con obbligo di utilizzarla “negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico”.

È fatto divieto a “soggetti diversi dagli enti del Terzo settore”di adoperare sia la sigla di identificazione, che l’acronimo, ovvero “parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli”.

Categorie particolari di ETS

Nel disciplinare le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, il D. Lgs. n. 117/2017 sottolinea la necessità di inserire all’interno delle rispettive denominazioni la sigla di riferimento (Organizzazione di Volontariato e Associazione di Promozione Sociale), in alternativa agli acronimi (ODV/APS), evidenziando il divieto di utilizzo da parte di enti di natura diversa.

Denominazione sociale: da indicare in atto costitutivo/statuto

Proprio per la sua funzione, la denominazione dell’ente si colloca tra i primi elementi che vanno a comporre gli atti costitutivi degli enti non profit.

Che si tratti di un ente sportivo, piuttosto che di un ETS, la sua composizione ne esprime la natura caratterizzante, anche alla luce delle indicazioni di cui sopra.

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