Guide Non Profit

Riforma dello sport: i "nuovi" compensi sportivi


12 luglio 2023
Riforma dello sport: i

In esito all'entrata in vigore della Riforma dello Sport, i compensi per sportivi dilettanti così come li abbiamo conosciuti sino al 30 giugno scorso hanno definitivamente ceduto il passo alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 36/2021 ed a tutte le annesse conseguenze, anche (e forse soprattutto) in tema di inquadramento dei collaboratori.

Compensi sportivi e redditi diversi

Le disposizioni concernenti il nuovo lavoro sportivo, applicabili dal 1° luglio scorso, sanciscono di fatto la fine della vecchia regolamentazione dei compensi sportivi ex art. 67 del Tuir.

Tale disposizione, al comma 1, qualificava come redditi diversi le somme non costituenti redditi di capitale e non conseguite “nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”, includendo, alla lett. m), l’erogato “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali […], dagli enti di promozione sportiva […] e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto” ed estendendo il regime di favore “anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Redditi diversi ex art. 67, co. 1, lett. m) del TUIR

Le somme elargite ai sensi dell’art. 67 del Tuir si caratterizzavano per una fiscalità agevolata, non concorrendo a formare reddito imponibile ai fini IRES sino a 10.000,00 euro di importo annui e tenuto conto dell’assenza di qualunque obbligo contributivo collegato.

Riforma dello sport e trattamento previdenziale

Attraverso la neonata regolamentazione invece, per i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgano prestazioni autonome, gli obblighi attinenti ai versamenti contributivi previdenziali scatteranno per i corrispettivi incassati al di sopra dei primi 5.000,00 euro annui.

È inoltre prevista una riduzione di contributi pari al 50% dell’imponibile contributivo e pensionistico, sino al 31 dicembre 2027.

Riforma dello sport, compensi sportivi e nuova disciplina fiscale

I compensi degli sportivi dilettanti non costituiranno “base imponibile ai fini fiscali” fino a 15.000,00 euro all’anno. In caso di superamento, solo la quota eccedente concorrerà “a formare il reddito del percipiente”.

Attraverso l’inserimento del comma 1-bis all’art. 51 del Decreto di Riforma dello Sport, frutto della conversione in Legge del “Milleproroghe”, si stabilisce per gli sportivi dilettanti che nel “nel periodo d’imposta 2023” percepiscano sia compensi ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. m) del TUIR, sia “assoggettati ad imposta ai sensi dell’art. 36, comma 6” del Decreto, che “l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta” non possa superare l’importo complessivo di 15.000,00 euro, considerando tale soglia quale limite “onnicomprensivo”.

Vedi tutte le GUIDE

Cookie-Script logo
Cookie settings
Top