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Aprire un'Associazione ASD o una Società Sportiva


03 luglio 2020
Aprire un'Associazione ASD o una Società Sportiva

Che la pratica sportiva sia divenuta un’abitudine sempre più diffusa, è cosa nota. Ne è una riprova il moltiplicarsi di persone che, ogni giorno, scelgono di frequentare i corsi delle attività sportive proposte da palestre e centri fitness per rimettersi in forma, migliorare il proprio stato fisio-psichico e, perché no, quale opportunità ricreativa e di svago. E se per molti si tratta di un hobby, per tanti lo sport è un vero e proprio strumento di tutela della salute.

Ed ecco che inevitabilmente, a fronte di una domanda in crescita, segue una risposta in termini di offerta caratterizzata dal proliferare di nuove realtà, con un aumento delle Associazioni Sportive (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) sull’intero territorio nazionale.

Ma se la valorizzazione dello sport costituisce il presupposto indiscutibile sia per la creazione di una ASD che di una SSD, la scelta tra le due tipologie di Enti va effettuata in funzione delle loro diverse caratteristiche.

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche: differenze

Secondo quanto chiarito da Agenzia delle Entrate in una delle sue guide, perché si possa parlare di Associazione Sportiva Dilettantistica occorre un insieme organizzato di persone “che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune: la gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica”.

La diversità dalle SSD è ravvisabile nella forma giuridica: queste ultime “sono, infatti, una speciale categoria di società di capitali, caratterizzate dall’assenza del fine di lucro, che esercitano attività sportiva dilettantistica. Le SSD godono del medesimo regime fiscale di favore previsto per le ASD, in presenza di alcuni requisiti statutari e di gestione”.

E questa diversità della loro natura giuridica, pur nella promozione della medesima finalità sportiva, non può che portare a differenze intrinseche, sia nella gestione (basti pensare che uno è un Ente di tipo associativo, che svolge le proprie attività prevalentemente nei confronti degli associati, mentre l'altra è una Società di capitali), che nella forma e nelle responsabilità.

Nello specifico, infatti, le Società Sportive Dilettantistiche di capitali senza fine di lucro costituiscono una categoria di soggetti giuridici individuata dall’articolo 90 della legge 289 del 2002 e destinataria del particolare regime fiscale di favore già previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Dal punto di vista civilistico le SSD sono ordinarie società di capitali disciplinate dalle disposizioni del Libro V, Titolo V, Capo VII del Codice, commerciali per natura dal punto di vista fiscale ai sensi dell’articolo 73 comma 1 lettera a) del TUIR. Il loro reddito, considerato reddito d’impresa da qualsiasi fonte provenga, è pertanto determinato secondo le disposizioni dei successivi articoli del Capo II del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. In deroga alla disciplina ordinaria prevista per le società commerciali, esse possono beneficiare delle agevolazioni fiscali spettanti alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ovvero:
- articolo 148 TUIR e 4 D.P.R. 633/72: decommercializzazione delle operazioni effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti;
- legge 398/91: determinazione forfettaria del reddito di impresa, con applicazione ai ricavi derivanti da attività commerciale del coefficiente di redditività del 3%, e dell’IVA dovuta, come da circolare 18/E.

Atto costitutivo, statuto e la connotazione dilettantistica di ASD e SSD

Che si tratti di una ASD o di una SSD, è imprescindibile che la costituzione avvenga nel rispetto degli obblighi di procedura, in primis attraverso la redazione di atto costitutivo e statuto conformi, posti alla base del nuovo Ente.

L’atto costitutivo è volto ad ufficializzare l'accordo di associazione e, in quanto tale, richiede l'inserimento dei connotati identificativi:
- la denominazione sociale, comprensiva della finalità sportiva e della ragione;
- l'oggetto sociale, individuabile nello svolgimento di attività non professionistiche, tenuto conto del disciplinario CONI;
- il patrimonio sociale;
- la sede.

Le regole sociali sono racchiuse, invece, nello statuto, attraverso la regolamentazione dell’assetto organizzativo-funzionale, secondo contenuti fissi e non opinabili: "le norme, infatti, stabiliscono le clausole che esso deve necessariamente riportare, a seconda dell’attività che si intende svolgere o dei benefici fiscali di cui si intende usufruire", ivi inclusa l'esatta individuazione della denominazione sociale, comprensiva di "indicazione della finalità sportiva" nonché dell'oggetto sociale "con riferimento all’organizzazione dell’attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica".

Associazione Sportiva o Società Sportiva Dilettantistica?

Fermo restando il divieto di distribuzione degli utili che, come noto, è elemento comune delle organizzazioni non profit, la costituzione di una ASD/SSD implica a monte, analisi attente e approfondite, anche in termini di analisi di fattibilità (forse meglio nota come business plan). Una sorta di valutazione preventiva che metta sul piatto della bilancia i pro e i contro di ogni ipotesi, in grado di permettere di valutare quale sia lo strumento giuridico più idoneo a fronte dell'idea progettuale di partenza, a parità di obiettivi.

Due realtà affini dunque, ma non speculari, dedite all’effettiva valorizzazione del comparto dilettantistico, anche ai fini dell’iscrizione nel Registro CONI e il conseguente godimento delle agevolazioni fiscali.

La responsabilità nelle Associazioni Sportive e nelle SSD

Ciò che spesso può far pendere l'ago della bilancia sull'una piuttosto che sull'altra scelta riguarda i profili di responsabilità che riguardano i soci di ASD da SSD, dal momento che nel primo caso questi rispondono illimitatamente delle obbligazioni dell'Ente anche con il proprio patrimonio personale, mentre nel secondo esiste una netta separazione tra il patrimonio (e le obbligazioni) dell'Ente e quello dei suoi titolari.

Appare dunque evidente come costi di costituzione una tantum nonché di gestione annuale siano differenti, il tutto ben giustificato dalle profonde differenze e caratteristiche di ciascun soggetto, pur nell'assoluta uguaglianza delle finalità sportive, in assenza di lucro diretto e/o indiretto.

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