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01 aprile 2007

ASSOCIAZIONE SPORTIVA E ATTIVITÀ COMMERCIALE
La sentenza 58/22/05 emanata il 18 marzo 2005 dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione 22, e depositata il 6 maggio 2005 ha stabilito che è illegittima l'applicazione di sanzioni in materia di omessa presentazione di dichiarazione di inizio attività ai fini Iva e mancata istituzione di scritture contabili nei confronti di una associazione sportiva se l'ufficio non dimostra l'effettivo esercizio di un'attività lucrativa.

Nel caso in esame la controversia nasceva da un avviso di accertamento Iva emesso nei confronti di un'associazione svolgente l'attività di Aereo Club per l'omessa presentazione della dichiarazione di inizio attività, la mancata istituzione di scritture contabili e la mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva nel periodo 1979 - 1983.

L'associazione aveva proposto ricorso in primo grado in quanto la stessa si riteneva ente senza fini di lucro che sempre operato nell'ambito di quanto previsto dallo statuto a favore dei soci.

Secondo l'ufficio, invece, nel caso in esame non si ricadeva più nelle previsioni dell'articolo 4 del Dpr n. 633/1972, in quanto la creazione di un'organizzazione commerciale e le prestazioni rese a pagamento per il parcheggio e la custodia di aerei di terzi, i voli promozionali a pagamento, i voli turistici da parte di non soci dimostravano senza ombra di dubbio la trasformazione dell'ente in soggetto passivo d'imposta e giustificando l'accertamento.
La commissione di primo grado, però, accoglieva il ricorso del contribuente.

Contro tale sentenza l'ufficio presentava appello, sottolineando di essersi riferito nel caso in esame alle risoluzioni n. 364967 del 7/2/1980 e n. 369565 del 2/4/1980 nelle quali era stato affermato che "le associazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, acquistano la veste di soggetti d'imposta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività commerciali anche se effettuate nei confronti di associati dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari".

La Commissione tributaria regionale della Puglia confermava però la decisione emessa dai giudici di primo grado, ribadendo che per il perseguimento delle proprie finalità l'associazione ben poteva chiedere un minimo contributo in cambio di voli promozionali senza, per questo, acquisire automaticamente il carattere di ente commerciale.

Secondo i giudici l'amministrazione finanziaria non era stata in grado di dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale organizzata nascosta dietro il preteso "paravento" dell'attività non lucrativa.
Di conseguenza, non potevano essere contestate violazioni per omessa tenuta di scritture contabili in quanto, nel caso in oggetto, erano stati adempiuti gli obblighi contabili per le associazioni senza scopo di lucro.

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