La natura di Ente del Terzo Settore è subordinata al possesso di una serie di requisiti. Tra questi, l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore risulta fondamentale, considerata la valenza costitutiva ai fini della qualifica, dal momento che in assenza non è possibile ritenersi Enti del Terzo Settore, godendo quindi altresì delle agevolazioni riservate a queste particolari tipologie di Enti, costituti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Si tratta di un Registro pubblico, istituito presso Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e gestito “su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma”, sulla base delle previsioni normative contenute nel D. Lgs. 117/2017, meglio noto come Codice del Terzo Settore.
Il Registro, cui è
possibile accedere telematicamente, si articola nelle seguenti sezioni:
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Organizzazioni
di volontariato;
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Associazioni
di Promozione sociale;
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Enti
filantropici;
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Imprese sociali e Cooperative
sociali;
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Reti
associative;
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Società
di mutuo soccorso;
-
altri
Enti del Terzo Settore.
Fatta eccezione per le Reti Associative, nessuna organizzazione può iscriversi contemporaneamente “in due o più sezioni”, dovendo scegliere presso quale perfezionare la registrazione.
Con il Decreto n. 106 del 15
settembre 2020,
sono state definite:
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la
procedura per l’iscrizione al RUNTS, con specifica dei documenti necessari e le
modalità di presentazione;
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le
regole per la predisposizione e la tenuta del Registro, la conservazione e la
gestione, volte a garantire completa trasparenza e la conoscibilità dei dati
informativi;
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le
modalità per garantire la comunicazione dei dati tra il Registro delle Imprese
e il RUNTS, in merito alle Imprese sociali e altri ETS iscritti nel Registro Imprese.
La domanda, comprensiva di atto costitutivo e statuto ed eventuali allegati (tra cui gli ultimi due rendiconti approvati), deve essere presentata all’Ufficio del RUNTS della Regione o Provincia autonoma in cui è dislocata la sede legale dell’ente, indicando la sezione cui si vuole iscriversi, fatti salvi i casi di trasmigrazione da precedenti registri.
Entro
sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l’Ufficio territorialmente
compente può:
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iscrivere
l’Ente, laddove sussistano le condizioni necessarie;
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rifiutare
l’iscrizione “con provvedimento motivato”;
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chiedere
eventuali modifiche o integrazioni della domanda e della documentazione
fornita.
Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o da quando sono state fornite rettifiche e integrazioni, essa si intende come accolta.
In caso di diniego, è possibile il ricorso al Tribunale Amministrativo competente per territorio.
Gli Uffici del RUNTS provvedono, ogni tre anni, alla revisione del Registro, al fine di verificare la “permanenza dei requisiti per l’iscrizione”.