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Codice fiscale e partita IVA per le Associazioni


22 dicembre 2022
Codice fiscale e partita IVA per le Associazioni

Tra gli adempimenti connessi alla corretta costituzione di un ente non profit, la richiesta di attribuzione di codice fiscale e, laddove necessaria, di partita IVA rappresenta una tappa pressoché imprescindibile.

Sebbene non si possa parlare di obbligo in termini generali, entrambi rappresentano una tappa fondamentale non solo per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate ma anche per il compimento di molteplici operazioni, ai fini di una corretta impostazione gestionale.

Enti non profit: cos’è il codice fiscale e come si richiede

Individuata la tipologia di organizzazione più consona al fine ideale che si intende perseguire e conseguentemente all’elaborazione di atto costitutivo e statuto conformi, occorre richiedere l’attribuzione del codice fiscale.

Si tratta di un codice numerico identificativo, ottenibile presentando in duplice copia ad Agenzia delle Entrate l’apposito modello (Modello AA5/6 - “domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione”). È possibile procedere direttamente o tramite soggetto delegato.

In alternativa, è consentito l’invio in unica copia anche tramite posta raccomandata, tenendo presente che, in tal caso, “il modello si considera presentato nel giorno in cui risulta spedito”.

Partita Iva per Enti non profit

Fermo restando il rispetto dello scopo ideale da raggiungere, declinato attraverso le attività costituenti l’oggetto sociale, l’ente interessato a svolgere anche attività di tipo commerciale deve richiedere l’assegnazione di partita IVA.

Il relativo modulo, Modello AA7/10 (“domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva (soggetti diversi dalle persone fisiche)”) è reperibile sul sito di Agenzia delle Entrate e può essere inoltrato dai contribuenti non obbligati all’iscrizione nel Registro delle Imprese:

- “in duplice esemplare”, direttamente o attraverso persona delegata;

- “in unico esemplare”, tramite raccomandata;

- telematicamente, anche avvalendosi di un incaricato.

Riconoscimento a fini sportivi e iscrizione al RUNTS: fondamentale il possesso del codice fiscale

A seguito dell’approvazione del Decreto Legislativo n. 39/2021, è stato istituito presso il Dipartimento per lo Sport, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, al quale devono iscriversi tutte le ASD/SSD “che svolgono attività sportiva,compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Le specifiche tecniche del relativo programma di gestione sottolineano chiaramente che “le ASD/SSD presenti”, così come le persone, “sono identificate univocamente tramite il Codice Fiscale.

Allo stesso modo, la Riforma del Terzo Settore individua la registrazione al RUNTS come caratterizzante la natura degli ETS, tenuto conto che il Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, che ne ha disciplinato le procedure di iscrizione e cancellazione, include il codice fiscale (ed eventualmente la partita IVA) tra le informazioni da esplicitare nella domanda.

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