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Bilancio d'esercizio per ASD/SSD ed ETS


29 marzo 2023
Bilancio d'esercizio per ASD/SSD ed ETS

Tipico strumento di trasparenza e rendicontazione dell’attività, il Bilancio di esercizio costituisce un adempimento fondamentale sia per enti sportivi che del Terzo Settore.

Che si tratti di un semplice rendiconto piuttosto che del bilancio redatto ai sensi del Codice Civile, si è tenuti all’assolvimento dell’obbligo di redazione, graduato a seconda della natura e delle caratteristiche dell’organizzazione di riferimento.

Bilancio di esercizio per ASD ed SSD

Nello stabilire la decommercializzazione dei proventi incassati per le attività “svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti”, l’art. 148 del Tuir ne subordina l’efficacia alla necessità che “le associazioni interessate” si conformino ad una serie di clausole da inserire in statuto, ivi incluso l’obbligo “di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie”.

Allo stesso modo, l’art. 7, co. 1, lett. f) del Decreto Legislativo n. 36/2021 include tra le specifiche statutarie “l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari”.

Schemi di bilancio per Enti del Terzo Settore

L’art. 13, co. 1 del D. Lgs. n. 117/2017 pone a carico degli Enti del Terzo Settore l’onere di comporre il Bilancio di esercizio, rispettivamente costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

Tenuto conto delle necessità di attenersi alla modulistica “definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”, le organizzazioni con entrate inferiori a 220.000,00 euro possono optare per la forma “del rendiconto per cassa.

Qualora l’attività venga esercitata, in via esclusiva o principale, “in forma di impresa commerciale”, si è tenuti alle scritture previste dall’art. 2214 c.c. In questo caso, il Bilancio deve essere depositato “presso il registro delle imprese”. Per gli ETS non iscritti nel Registro Imprese, vige l’obbligo di deposito presso il l Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Bilancio di esercizio e Bilancio Sociale

Entrambi guidati da chiarezza espositiva, il Bilancio Sociale si differenzia dal Bilancio di esercizio per la sua connotazione descrittiva.

L’art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017 statuisce l’obbligo di redazione, deposito presso il RUNTS e pubblicazione sul proprio sito internet per Enti del Terzo Settore “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro”.

In caso di ricavi e proventi superiori a 100.000 euro annui, occorre in ogni caso pubblicare annualmente sul proprio sito (o nel sito della rete associativa di adesione) e tenere aggiornati “eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.

Quale organo approva il Bilancio? Quando?

L’approvazione del Bilancio di esercizio rientra tra le funzioni inderogabili dell’Assemblea, che solitamente provvede entro 120 giorni dalla chiusura dell’anno sociale.

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