L’allineamento degli statuti alle disposizioni della Riforma dello Sport rappresenta una delle incombenze che Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche si trovano oggi a dover fronteggiare, in virtù della prossimità della scadenza fissata ad oggi per il 31 dicembre, ferma la proroga al 30 giugno 2024, al momento annunciata ma non ancora pubblicata, che riguarderebbe in ogni caso la sola scadenza (appunto al 30 giugno 2024 in luogo del 31 dicembre 2023) e non gli obblighi relativamente ai contenuti dei "nuovi" statuti ai fini dell'adeguamento.
L’art 7, comma 1-quater, D. Lgs. n. 36/2021 prevede che “la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso”, specificando altresì che ASD ed SSD hanno tempo di uniformare i loro statuti alle disposizioni del Capo I “entro il 31 dicembre 2023” (ferme le precisazioni nella premessa di questo articolo).
Secondo il disposto dell’art. 12, comma 2-bis,“le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto”, mentre per le imposte di bollo resta operativa l'esenzione già in vigore.
Non risultano invece stabile modalità “semplificate” relative ai quorum costitutivi e deliberativi necessari per attuare la modifica. Occorrerà quindi procedere con delibera di assemblea sociale straordinaria, seguendo le indicazioni del proprio statuto sociale in merito a procedure di convocazione e maggioranze necessarie.
Tenuto conto di quanto già specificato circa la necessità di adeguamento alle disposizioni di cui al Capo I del D. Lgs. n. 36/2021, l’art. 7 include tra le disposizioni da precisare in statuto:
a) “la denominazione”;
b) “l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”;
c) “l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione”;
d) “l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8”;
e) “le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile”;
f) “l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari”;
g) “le modalità di scioglimento dell’associazione”;
h) “l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni”.
In esito alla delibera di approvazione assembleare, lo statuto deve essere registrato in Agenzia delle Entrate, tenuto conto dell’esigenza di rendere nota l’avvenuta variazione agli organismi di affiliazione e a tutti agli interlocutori interessati.